Il Consiglio di Stato, con decisione n.02481/2017 resa pubblica venerdì scorso, ha ribadito la piena validità del metodo tariffario (MTT) con cui l’Autorità nel 2012 ha definito i criteri per le tariffe del sistema idrico integrato-SII (e base per i successivi). I giudici amministrativi, respingendo i ricorsi avverso le sentenze del Tar che già avevano affermato la conformità della regolazione alla consultazione popolare del 2011, hanno infatti definitivamente rigettato la tesi per cui l’Autorità, attraverso la propria regolazione tariffaria, avrebbe reintrodotto il criterio “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, eliminato in seguito al referendum.
In particolare la sentenza, resa anche sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio richiesta dal Consiglio di Stato ad un collegio terzo di esperti, tra i vari elementi ha ribadito che “Se si considera che l’approccio prudenziale adottato dall’ARERA nel definire i singoli parametri del MTT, in particolare il diverso calcolo degli oneri fiscali nel settore idrico (rispetto a quello elettrico e gas), tiene conto delle specificità tecniche e normative che caratterizzano il SII – nel senso che, attraverso il computo separato degli oneri finanziari e degli oneri fiscali e il correlativo orientamento di ogni singola componente al criterio della sola copertura del costo efficiente, si elimina tendenzialmente ogni elemento di garanzia del rendimento e si perviene al risultato della stretta copertura dei costi di capitale investito e della minimizzazione degli oneri per l’utenza -, la metodologia tariffaria adottata dall’ARERA appare in linea con il dettato referendario e con il principio del c.d. full cost recovery, di per sé pienamente compatibile con l’esito del referendum, con conseguente infondatezza delle censure al riguardo mosse”.
E’ stata inoltre ribadita la correttezza della condotta dell’Autorità per tutti gli altri aspetti che erano oggetto dei ricorsi.
Fonte:30 maggio 2017 – SITO ARERA – COMUNICATI