Con la Deliberazione 917/2017/R/IDR l’Autorità ha definito la disciplina della qualità tecnica del servizio idrico integrato considerando le condizioni specifiche dei diversi contesti al fine di individuare gli stimoli corretti ed efficaci per promuovere benefici a favore degli utenti dei diversi servizi. Il modello di regolazione individuato sviluppa, in particolare, la selettività, la corrispettività, l’effettività, la premialità, la gradualità e la stabilità.

Il modello, definito in esito ed in continuità con l’ampia consultazione effettuata (DCO 562/2017 e 748/2017), è basato su un sistema di indicatori composto da:

  • prerequisiti: rappresentano le condizioni necessarie all’ammissione al meccanismo incentivante associato agli standard generali;
  • standard specifici: identificano i parametri di performance da garantire nelle prestazioni erogate al singolo utente e il cui mancato rispetto prevede l’applicazione di indennizzi automatici;
  • standard generali: sono ripartiti in macro-indicatori e indicatori semplici che descrivono le condizioni tecniche di erogazione del servizio a cui è associato un meccanismo incentivante.

La copertura dei costi relativi al rispetto degli standard specifici e al conseguimento degli obiettivi previsti dalla qualità tecnica avviene secondo quanto stabilito dal metodo tariffario (MTI-2), come integrato dalla Deliberazione 918/2017. In particolare, la spesa per investimento relativa alle misure adottate, e ricomprese nel programma degli interventi (PdI), è finanziata nell’ambito dell’aggiornamento del pertinente programma economico-finanziario (PEF) o, qualora ricorrano le condizioni, in applicazione delle disposizioni previste in ordine alla revisione straordinaria. Inoltre, l’Ente di governo dell’ambito può formulare specifica istanza per la copertura di eventuali costi operativi aggiuntivi (OpexQT).

La Deliberazione prevede l’applicazione del sistema di indicatori alla base della qualità tecnica, nonché l’avvio del monitoraggio sui dati ai medesimi sottesi, a partire dal 1 gennaio 2018 (sulla base del valore assunto dai macro-indicatori all’anno 2016, mentre dal 1 gennaio 2019 sarà sulla base del valore nell’annualità precedente, ove disponibile), e dal 1 gennaio 2019 l’applicazione delle norme concernenti gli obblighi di registrazione e archiviazione dei dati, previsti dallo stesso provvedimento.

Delibera 27 dicembre 2017 917/2017/R/idr
Slides ARERA
Scheda tecnica

FONTE: SITO ARERA – ATTI e DOCUMENTI