L’affidamento diretto di servizi disponibili sul mercato obbliga le amministrazioni a effettuare preventivamente una valutazione di congruità economica della soluzione in house, mediante un confronto con i dati del mercato di riferimento.

Gli enti affidanti devono sviluppare un’analisi che consenta la comparazione dei costi dei servizi tra il modello di relazione con la società o il diverso organismo controllato e l’offerta resa dagli operatori economici nelle dinamiche di mercato.

Questa operazione, finalizzata a far rilevare le ragioni economiche dell’affidamento in house, è esplicitamente prevista dall’articolo 192, comma 2 del Dlgs 50/2016 e assume valenza distinta dall’obbligo di iscrizione all’elenco tenuto dall’Anac, regolato dal comma 1 della stessa disposizione.

La verifica di congruità non può limitarsi a un’indagine di mercato mediante richiesta di preventivi, ma va sviluppata secondo un percorso più articolato.

  • Analisi dei costi

Il primo dato di confronto tra la soluzione in house e il ricorso alla gara deve essere costituito dall’analisi dei costi sostenuti per la produzione e la distribuzione dei servizi. In questo ambito rileva la stretta correlazione con l’eventuale sistema tariffario. Assume rilevanza sostanziale il tipo di contratto collettivo applicato, con la relativa incidenza nella comparazione con le dinamiche di costo per operatori economici che possono fare riferimento a contratti nazionali più flessibili.

  • Analisi dei benefici

L’articolo 192 del Codice degli appalti, tuttavia, chiede alle amministrazioni di sviluppare l’analisi tenendo conto anche dei benefici che la scelta dell’affidamento fra in house e ricorso al mercato può produrre per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, e di impiego ottimale delle risorse pubbliche. In questa prospettiva il confronto deve partire dallo schema di contratto di servizio e dalla verifica degli eventuali obblighi di servizio pubblico previsti. Questi obblighi (spesso tradotti in condizioni specifiche imposte all’affidatario, come una data frequenza nell’esecuzione di un’attività superiore a quella media rilevabile) devono essere anch’essi valorizzati e sottoposti al confronto con il mercato: alcuni operatori economici (o addirittura tutti) potrebbero infatti non riuscire a far fronte a determinati obblighi di servizio pubblico, determinando così una condizione favorevole per il ricorso all’in house.

  • Sostenibilità finanziaria

Il terzo elemento che da considerare nella verifica dell’affidamento in house è la sostenibilità finanziaria, cioè la capacità della soluzione adottata di generare flussi di cassa adeguati a far fronte alle dinamiche economico-gestionali del servizio (con attenzione particolare per gli investimenti programmati)

Fonte: Quotidiano della PA