Si riporta il comunicato di ARERA riferito agli obblighi tariffari e di qualità tecnica
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La necessità di consolidare i risultati raggiunti nel settore idrico e di superare le diffuse criticità rilevate in ordine all’infrastruttura idrica, nonché l’esigenza di rafforzare il contesto di certezza e stabilità nel quale agire per determinare i corrispettivi all’utenza, da un lato, e le condizioni di erogazione del servizio, dall’altro, portano a richiedere a tutti i soggetti coinvolti (gestori e Enti di governo dell’ambito, o altri soggetti competenti) l’attuazione in tempi brevi delle disposizioni varate dall’Autorità ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi della deliberazione 918/2017/R/idr, e per la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (RQTI), ai sensi della deliberazione 917/2017/R/idr.
In particolare, si ritiene doveroso rammentare che il tempestivo recepimento della RQTI nell’ambito dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il processo di risanamento e di ammodernamento delle infrastrutture idriche.
Trascorso il termine del 30 aprile 2018, fino al quale è rimasto accessibile il portale predisposto dall’Autorità per la trasmissione dei dati e degli atti richiesti secondo le modalità specificate nella determina 1/2018 – DSID, si comunica che i soggetti competenti (ovvero i gestori che decidessero di presentare istanza di aggiornamento tariffario prevista per superare i casi di inerzia dei soggetti competenti medesimi) possono richiedere all’Autorità l’autorizzazione alla procedura straordinaria di inserimento dei dati e degli atti in discorso. Detta richiesta – corredata dall’indicazione delle motivazioni che non hanno consentito il rispetto delle scadenze stabilite – può essere inviata all’indirizzo e-mail: mti@arera.it.
Si chiarisce, inoltre, che, per quanto concerne la comunicazione all’Autorità delle articolazioni tariffarie approvate dai soggetti competenti nel rispetto dei criteri definiti dal Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), di cui alla deliberazione 665/2017/R/idr, è necessario:
- utilizzare l’apposita sezione del file RDT2018 (allegato alla citata determina 1/2018 – DSID), ove la nuova struttura dei corrispettivi fosse stata già adottata dall’Ente di governo dell’ambito;
- trasmettere, comunque entro il 30 giugno 2018, le informazioni di cui al comma 3.2 della deliberazione 665/2017/R/idr, sulla base delle modalità operative che verranno successivamente definite dall’Autorità.
Con specifico riferimento alla nuova formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura (di cui al Titolo 4 dall’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr), gli Enti di governo dell’ambito hanno segnalato all’Autorità di aver rilevato una diffusa presenza di sussidi incrociati tra diverse tipologie di utenza e tra diverse categorie di impieghi industriali, seppure in misura differenziata sul territorio nazionale. Nel rispetto del principio eurounitario “chi inquina paga”, si precisa che in fase di applicazione della deliberazione 665/2017/R/idr, nelle more della piena applicazione della disciplina di unbundling, l’Ente di governo dell’ambito può superare gli effetti connessi all’esistenza di sussidi incrociati facendo ricorso – nella misura ritenuta più appropriata allo scopo – agli elementi di flessibilità previsti nel richiamato provvedimento, e in particolare al margine di flessibilità connesso alla condizione di isoricavo rispetto al gettito tariffario di fognatura e depurazione derivante dall’applicazione del metodo previgente (v. comma 21.1 dall’Allegato A alla deliberazione 665/2017/R/idr). Il ricorso ai menzionati elementi di flessibilità quale strumento di mitigazione del sussidio esistente deve essere adeguatamente illustrato nella Relazione di accompagnamento all’uopo predisposta[1].
Più in generale, sempre con riferimento alla formulazione dei corrispettivi da applicare ai reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, laddove si ravvisino rilevanti problematiche di sostenibilità finanziaria è facoltà dell’Ente di governo dell’ambito proporre – sulla base delle specifiche condizioni riscontrate – forme transitorie di convergenza tariffaria, nel rispetto dei vincoli previsti dalla richiamata deliberazione 665/2017/R/idr e motivando adeguatamente nella Relazione di accompagnamento.
Si precisa, infine, che il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste, così come la violazione delle disposizioni contenute nei provvedimenti dell’Autorità, costituisce presupposto per l’esercizio dei poteri sanzionatori previsti dall’articolo 2, comma 20, lett. c) della legge 481/1995.
[1] La relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata ai fini dell’implementazione della riforma dei corrispettivi deve essere trasmessa all’Autorità ai sensi del comma 3.2, lett. f), punto ii) della deliberazione 655/2017/R/idr.